Corretta gestione del rapporto Medico/Paziente e tra Colleghi

Dato il riscontro di frequenti criticità sia nell’ambito dell’Odontoiatria pubblica che di quella privata, si ritiene opportuno pubblicare il documento allegato prodotto dalle Commissioni Albo Odontoiatri regione FVG richiamante i principi del codice di deontologia medica che regolamentano il rapporto tra medico e paziente e tra Colleghi.

Il Presidente Regionale CAO

Gorizia, li 11 dicembre 2017

Prot.1365 /2017

Oggetto: Corretta gestione del rapporto medico/Paziente: rapporti tra Colleghi

 

Cari Colleghi,

Si ritiene utile richiamare l’attenzione sugli articoli del Codice Deontologico che regolano i rapporti fra Colleghi. Il fine è la corretta gestione del rapporto

medico/paziente nel momento della visita, qualora venga richiesto un parere sulle cure prestate o sulle diagnosi formulate da altri Colleghi.

In particolare si richiama l’attenzione sull’art. 58 che, fra l’altro, recita “Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti”.

In altre parole qualunque Medico/Odontoiatra, in tutte le attività sia in ambito di odontoiatria pubblica che privata, particolarmente nel contesto di un Servizio delicato ed importante quale il Pronto Soccorso Odontoiatrico o comunque visitando un paziente in “urgenza”, dovrà limitarsi a formulare una diagnosi e a suggerire una strategia terapeutica, evitando di criticare apertamente, spesso senza avere elementi completi di valutazione, l’operato del Collega, onde evitare di indurre conflittualità nei confronti del Professionista originario.

E’ altresì opportuno astenersi dall’esprimere pareri medico-legali, non appropriati e soprattutto non dovuti, particolarmente nell’ambito di un Servizio di Pronto Soccorso Odontoiatrico.

A tale riguardo si richiama anche l’articolo 62 del Codice Deontologico che disciplina l’attività medico-legale, in particolare laddove recita che “Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

Si riportano di seguito, per opportuna evidenza, gli articoli del Codice di Deontologia Medica a cui tutti i Medici devono attenersi:

TITOLO X

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità.

Art. 58

Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta.

… omissis …

Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

Art. 59

Rapporti con il medico curante

Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private devono assicurare un rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca.

Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato dagli stessi gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative.

Il medico fa pervenire la relazione clinica o la lettera di dimissione al medico indicato dal paziente stesso.

Art. 60

Consulto e consulenza

… omissis ….

Lo specialista o il consulente che visiti un paziente in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato, debitamente sottoscritti.

TITOLO XI

ATTIVITÀ MEDICO LEGALE

Art. 62

Attività medico-legale

L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

L’attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.

Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

 

Dott Giovanni Braga Presidente CAO Udine e CAO FROMCeO FVG

Dott Gianfranco Ferrari Presidente CAO Gorizia

Dott Diego Paschina Presidente CAO Trieste

Dott Alessandro Serena Presidente CAO Pordenone

 

Federazione Regionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Del Friuli Venezia Giulia

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