Deducibilità totale delle spese per la formazione

Con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 45 astenuti mercoledì 10 maggio il Senato ha dato il via libera definitivo al Ddl n. 2233-B, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Un provvedimento che ha avuto una “gestazione” importante e non poche discussioni e modifiche nei vari passaggi in Commissione e nei due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda dentisti e igienisti dentali la novità più importante è quella che potranno portare completamente in deduzione (ma con un tetto massimo di 10 mila euro) le spese sostenute per formazione professionale per corsi di aggiornamento (obbligatori o facoltativi), master, convegni, Fad. Deducibilità totale anche per le spese di viaggio e di soggiorno.

Tra le norme approvate la deducibilità, nella misura del 100% delle spese e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti, per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, “allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo”.

Confermata, anche, la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali.

Ci sono poi le norme che tutelano i collaboratori, quindi applicabili agli odontoiatri ed agli igienisti dentali che hanno rapporti di collaborazioni all’interno di studi odontoiatrici. Collaboratori che potranno vedersi riconosciuto il diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Sempre in tema di maternità si potrà sospendere, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

Altre tutele sono legate ai termini dei pagamenti, che non potranno più superare i 60 giorni, e alle più ampie garanzie contrattuali con la committenza (dentista titolare di studio o società che lo gestisce) e collaboratore odontoiatria o igienista.