Pubblicità sanitaria... indietro tutta!

Grazie ad AIO, CAO e ANDI finalmente un po’ di chiarezza sul tema “pubblicità sanitaria”.

Iniziamo il nuovo anno con una buona notizia in tema di pubblicità sanitaria, dopo anni di caos normativo, si cambia rotta, vengono ascoltate ma soprattutto  accolte le istanze che da sempre  AIO, CAO e ANDI in modo unitario inoltravano alla politica ad esclusiva tutela della salute dei cittadini.

Nella legge di bilancio 2019, recentemente approvata, vanno evidenziati i commi 525 e 536 dell’articolo unico.

Nello specifico il 525 recita: ”Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie ..omissis.. in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ..omissis.. possono contenere unicamente le informazioni ..omissis.. funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.”

In caso di violazioni sono previste sanzioni disciplinari da parte degli Ordini professionali e la segnalazione all’AGICOM per i provvedimenti di competenza.

Ricordo che i direttori sanitari sono responsabili della pubblicità operata dalle strutture sanitarie.

il comma 536 recita:” In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Quando si parla di salute, il cittadino deve essere messo nelle condizioni di poter decidere liberamente, avendo a disposizione informazioni corrette e trasparenti, e non lasciato in balia di messaggi suggestivi, incompleti e contraddittori, quando non palesemente ingannevoli”. 

Ci auguriamo quindi di vedere nell’immediato futuro la scomparsa di una certa cartellonistica pubblicitaria con promozioni da mercato all’ingrosso che nulla hanno a vedere con la terapia medica e la salute dei pazienti.                                                                   

 

il Presidente AIO fvg